Art. 84.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) lo Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni;

          b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

      2. All'atto del trasferimento in capo alla regione autonoma dei beni del demanio di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), cessa di avere applicazione l'articolo 72, comma 4, lettera f), restando

 

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attribuito alla regione autonoma l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.